1. La lettera A) dell’articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, è sostituita dalla seguente: "A)
per quanto attiene alle Forze di polizia
ad ordinamento civile (Polizia di Stato,
Corpo della polizia penitenziaria e Corpo
forestale dello Stato), a seguito di accordo
sindacale stipulato da una delegazione di
parte pubblica composta dal Ministro per
la funzione pubblica, che la presiede, e
dai Ministri dell'interno, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,
della difesa, delle finanze, della giustizia
e delle politiche agricole e forestali o
dai Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, e da una delegazione sindacale
composta dai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali rappresentative sul piano nazionale
del personale della Polizia di Stato, del
Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in
conformità alle disposizioni vigenti per
il pubblico impiego in materia di accertamento
della rappresentatività sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del
dato elettorale; le modalità di espressione
di quest’ultimo, le relative forme di rappresentanza
e le loro attribuzioni sono definite, tra
le suddette delegazioni di parte pubblica
e sindacale, con apposito accordo, recepito,
con le procedure di cui all’art.7, commi
4 e 11, in decreto del Presidente della Repubblica,
in attesa della cui entrata in vigore, il
predetto decreto del Ministro per la funzione
pubblica tiene conto del solo dato associativo;".
2. All’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, dopo le parole "delegazione
del Ministro della difesa" è inserita
una virgola. Articolo 2. 1. L'articolo 3,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, è sostituito dal seguente: "
Art. 3 - (Forze di polizia ad ordinamento
civile)
Articolo 5.
1. All’articolo 7 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, il primo comma è sostituito
dai seguenti: "
1. Le procedure per l'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica di cui all'art.
2 sono avviate dal Ministro per la funzione
pubblica almeno quattro mesi prima dei termini
di scadenza previsti dai precedenti decreti.
Entro lo stesso termine, le organizzazioni
sindacali del personale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile possono presentare
proposte e richieste relative alle materie
oggetto delle procedure stesse. Il COCER
Interforze può presentare nel termine predetto,
anche separatamente per sezioni Carabinieri,
Guardia di finanza e Forze armate, le relative
proposte e richieste al Ministro per la Funzione
pubblica, al Ministro della Difesa e, per
il Corpo della Guardia di Finanza, al Ministro
delle Finanze, per il tramite dello Stato
Maggiore della Difesa o del Comando generale
corrispondente.
1 bis. Le procedure di cui all’art. 2, hanno inizio
contemporaneamente e si sviluppano con carattere
di contestualità nelle fasi successive, compresa
quella della sottoscrizione dell’ipotesi
di accordo sindacale, per quanto attiene
alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
e della sottoscrizione dei relativi schemi
di provvedimento, per quanto attiene alle
Forze di polizia ad ordinamento militare
e al personale delle Forze armate.".
2. All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, dopo le parole "nonché
delle organizzazioni sindacali", la
parola "maggiormente" è eliminata.
3. All’articolo 7 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, il comma 5 è sostituito
dal seguente: "
5. I lavori per la formulazione dello schema
di provvedimento riguardante le Forze di
polizia ad ordinamento militare di cui all’articolo
2, comma 1, lettera B) si svolgono in riunioni
cui partecipano i delegati dei Comandi Generali
dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della
Guardia di finanza e rappresentanti delle
rispettive sezioni COCER e si concludono
con la sottoscrizione dello schema di provvedimento
concordato.".
4. All’articolo 7 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, il comma 7 è sostituito
dal seguente: "
7. I lavori per la formulazione dello schema
di provvedimento riguardante le Forze armate
si svolgono in riunioni cui partecipano i
delegati dello Stato Maggiore della Difesa
e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito,
Marina e Aeronautica) e si concludono con
la sottoscrizione dello schema di provvedimento
concordato.".
5. All’articolo 7 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, il comma 11 è sostituito
dai seguenti: "11. Il Consiglio dei
Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione,
verificate le compatibilità finanziarie ed
esaminate le osservazioni di cui ai commi
4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale
riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
civile e gli schemi di provvedimento riguardanti
rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento
militare e le Forze armate, i cui contenuti
sono recepiti con i decreti del Presidente
della Repubblica di cui all'art. 1, comma
2, per i quali si prescinde dal parere del
Consiglio di Stato.
11 bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in
sede di esercizio del controllo preventivo
di legittimità sui decreti di cui al comma
11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge
14 gennaio 1994, n. 20 [5], le controdeduzioni devono essere trasmesse
alla stessa entro 15 giorni.". 6. Il
comma 13 dell’articolo 7 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, è così sostituito:
"
13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni
di cui al presente decreto non vengano definiti
entro centocinquanta giorni dall'inizio delle
relative procedure, il Governo riferisce
alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti
dai rispettivi regolamenti.".
Articolo 6.
1. L’articolo 8 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, è sostituito dal seguente:
"Articolo 8 – (Procedure di raffreddamento
dei conflitti)
1.Al fine di assicurare la sostanziale omogeneità
nell'applicazione delle disposizioni recate
dai decreti del Presidente della Repubblica
di cui all'art. 2, le amministrazioni ed
i Comandi generali interessati provvedono
a reciproci scambi di informazione, anche
attraverso apposite riunioni. 2. Le procedure
di contrattazione e di concertazione di cui
all’art. 2 disciplinano le modalità di raffreddamento
dei conflitti che eventualmente insorgano
nell’ambito delle rispettive Amministrazioni
in sede di applicazione delle disposizioni
contenute nei decreti del Presidente della
Repubblica di cui al predetto art. 2.
Ai predetti fini in sede di contrattazione,
per le Forze di polizia ad ordinamento civile,
presso le singole Amministrazioni vengono
costituite commissioni aventi natura arbitrale.
3. Qualora in sede di applicazione delle
disposizioni contenute nei decreti del Presidente
della Repubblica di cui all'art. 2 insorgano
contrasti interpretativi di rilevanza generale
per tutto il personale interessato, i soggetti
di cui al predetto art. 2, ossia le amministrazioni,
le organizzazioni sindacali e le sezioni
COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi
generali o dello Stato maggiore della difesa,
possono ricorrere al Ministro per la Funzione
pubblica, formulando apposita e puntuale
richiesta motivata per l’esame della questione
interpretativa controversa.
Il Ministro per la Funzione pubblica entro
30 giorni dalla formale richiesta, dopo aver
acquisito le risultanze delle procedure di
cui ai commi 1 e 2, può fare ricorso alle
delegazioni trattanti l'accordo nazionale
di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), ovvero
alle delegazioni che partecipano alle concertazioni
di cui all'art. 2, comma 1, lettera B), e
comma 2. L’esame della questione interpretativa
controversa di interesse generale deve espletarsi
nel termine di trenta giorni dal primo incontro.
Sulla base dell'orientamento espresso dalle
citate delegazioni, il Ministro per la Funzione
pubblica, ai sensi dell'art. 27, primo comma,
n. 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93, e
della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede
ad emanare conseguenti direttive contenenti
gli indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni
interessate.".
Articolo 7.
1. Dopo l’articolo 8 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, è aggiunto il seguente
articolo: "Articolo 8 bis - (Consultazione
delle rappresentanze del personale )
1. Le organizzazioni sindacali e le sezioni
del COCER di cui all’articolo 2 sono convocate
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
in occasione della predisposizione del documento
di programmazione economico-finanziaria e
prima della deliberazione del disegno di
legge di bilancio per essere consultate sulle
tematiche relative al comparto sicurezza
contenute nei predetti provvedimenti, relativamente
al personale disciplinato dal presente decreto
legislativo. ".